Cass.lav. 5 novembre 2014, n. 23513

5 Novembre 2014

CCNL Comparto scuola – indennità di vacanza contrattuale – natura provvisoria ed eccezionale dell’emolumento – non cumulabilità con incrementi retributivi previsti nell’accordo di rinnovo e destinati a coprire retroattivamente l’aumento del costo della vita e le dinamiche inflazionistiche.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 5 novembre 2014 n. 23513
Abstract
L’indennità di vacanza contrattuale non è cumulabile con i migliora-menti retributivi previsti dall’accordo di rinnovo con decorrenza retroattiva dalla scadenza del precedente contratto.
Commento
Nel caso esaminato dalla Corte alcuni dipendenti del Ministero dell’istruzione avevano chiesto il pagamento dell’indennità di vacanza contrat-tuale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il ritardo nel rinnovo contrattuale negli anni 2002-2003 e 2004-2005. Ri-cordando che l’istituto era stato disciplinato in attuazione dell’accordo inter-confederale del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro, il quale definiva l’indennità “elemento provvisorio della retribuzione” e ne determinava l’ammontare in relazione all’incremento del costo della vita, la Corte ne ha dedotto il carattere provvisorio, di anticipazione di eventuali futuri migliora-menti retributivi stabiliti retroattivamente per i medesimi periodi dal successi-vo accordo di rinnovo, traendone le conseguenze di principio enunciate.
Sezione: Rapporto di lavoro