Cass.lav.13 ottobre 2014 n. 21565
Trasferimento d’azienda – art. 2112 c.c.- successione obblighi non prescritti del cedente in capo al cessionario .
Corte di cassazione, sentenza 13 ottobre 2014 n. 21565
Abstract
Va ribadito che, nei casi in cui la prescrizione della retribuzione decorre solo dalla cessazione del rapporto, la continuità di questo non interrotta da un trasferimento di azienda.
Commento
Come è noto, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 63/1966, 143/1969 e 174/1972, nei casi in cui la stabilità del rapporto non si esprime nel diritto alla reintegrazione per mancanza di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, la prescrizione dei crediti retributivi decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso esaminato, la Corte ha dovuto richiamare al rispetto di tale principio i giudici di merito, che viceversa avevano fatto decorrere dalla data del trasferimento di azienda la prescrizione per i crediti antecedenti la stessa, come se, per effetto del trasferimento, il rapporto di lavoro si estinguesse e poi si costituisse di nuovo con l’impresa cessionaria dell’azienda.
Sezione: Rapporto di lavoro