Cass.lav.,20/6/2014 n. 14103

21 Giugno 2014

Dipendente INPS – procedimento penale – sospensione cautelare in attesa esito indagini e processo – differimento della contestazione disciplinare – tempestività – legittimità;
Procedimento penale – procedimento disciplinare – autonomia.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 20 giugno 2014 n. 14103
Abstract
In caso di sospensione cautelare dal lavoro di un dipendente sottoposto a procedimento penale, è tempestiva la contestazione disciplinare differita all’esito del processo penale.
Commento
Nel ribadire la regola indicata, la Cassazione precisa altresì che, in ragione dell’autonomia degli accertamenti disciplinari rispetto a quelli penali, il procedimento disciplinare eventualmente sospeso in attesa del giudizio penale può essere riattivato dal datore di lavoro anche in ordine a fatti per i quali sia intervenuta sentenza di assoluzione in sede penale, purché non legati da vincolo di pregiudizialità con altri fatti ancora oggetto del procedimento penale. La Corte ha infine ribadito che il principio di immutabilità della contestazione disciplinare riguarda esclusivamente i fatti contestati e non anche la qualificazione giuridica degli stessi.
Sezione: rapporto di lavoro