Cass.lav.27/8/2015, n.17248

27 Agosto 2015

TFR-base di computo-indennità di mancato preavviso-esclusione;
preavviso- natura obbligatoria- risoluzione immediata del rapporto;
TFR – base di computo – indennità di mancato godimento delle ferie – esclusione contrattuale;
Art.2120, comma 2 C.C. – principio di omnicomprensività della retribuzione – esclusione di elementi occasionali – derogabilità con previsioni contrattuali chiare e univoche.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 27 agosto 2015 n. 17248
Abstract
Esclusa l’indennità sostitutiva del preavviso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro.
Commento
La regola consegue al superamento della teoria della natura reale del preavviso di cessazione del rapporto di lavoro (per cui l’indennità sostitutiva dello stesso è vera e propria retribuzione, in ragione del fatto che, in caso di recesso immediato, il rapporto di lavoro prosegue egualmente fino al termine del preavviso), avendo la Cassazione, dopo alcune oscillazioni, consolidato l’orientamento circa la natura obbligatoria del preavviso (cfr. ad es. Cass. n. 21270/2012), per cui in caso di recesso con effetto immediato il rapporto di lavoro si estingue e l’indennità sostitutiva del preavviso non ha pertanto natura retributiva e non fa parte della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.
Sezione: rapporto di lavoro.