Cessione di ramo d’azienda

9 Settembre 2014

Risarcimento di ulteriori danni subiti dal lavoratore – Mancanza di Prova – Non sussiste.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 9 settembre 2014 n. 18955
Abstract
In caso di dichiarazione di nullità della cessione di un ramo di azienda, l’obbligazione del cedente che non provvede tempestivamente al ripristino dei rapporti di lavoro è risarcitoria e non retributiva e da essa va pertanto detratto quanto dal lavoratore percepito nel medesimo periodo per una diversa occupazione.
Commento
Il caso esaminato dalla Corte riguardava unicamente il pagamento delle retribuzioni per il ritardo del cedente nel ripristino del rapporto di lavoro e non anche l’eventuale esecuzione dell’ordine di ripristino. I lavoratori richiedenti, dopo la cessione del ramo di azienda, avevano continuato a lavorare e ad essere retribuiti dal cessionario, in attesa dell’esito del giudizio promosso per la dichiarazione di nullità della cessione. In conseguenza della qualificazione in termini risarcitori degli obblighi del cedente per il ritardo nel ripristino del rapporto di lavoro dopo la dichiarazione di nullità della cessione, la Corte ha ritenuto applicabili tutte le regole relative alla fattispecie risarcitoria, tra le quali quella della detraibilità dal danno da risarcire del c. d. aliunde perceptum, nel caso di specie rappresentato dalla retribuzione percepita dal cessionario, esattamente coincidente con quella non erogata dal cedente, con conseguente rigetto delle domande.
Sezione: Rapporto di lavoro