Comitato Europeo dei Diritti Sociali, rapporto 11 settembre 2019, pubblicato l’11 febbraio 2020
Viola l’art. 24 della Carta sociale europea la fissazione di un tetto massimo dell’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo.
Il Comitato di esperti indipendenti, istituito ai sensi dell’art. 25 della Carta, rileva, in un rapporto al Comitato dei ministri su un reclamo collettivo presentato dalla C.G.I.L., che il risarcimento adeguato dovuto al lavoratore di un licenziamento illegittimo a norma dell’art. 24 della Carta, ove non consista nella reintegrazione, deve assicurare il pieno ristoro dei danni materiali e morali subiti e produrre un effetto dissuasivo di nuove violazioni da parte del datore di lavoro. Il che, secondo il Comitato, non viene realizzato in Italia dalle indennità previste dagli artt. 3, 4, 9 e 10 del D. Lgs. n. 23/2015 in caso di licenziamento illegittimo, perché queste presentano un tetto massimo che le svincola dal danno effettivamente subito. Inoltre, il Comitato valuta che la determinazione di un tetto massimo nei casi indicati, sia che si scelga la via conciliativa che quella giudiziaria, non sia tale da dissuadere dal ricorso al licenziamento illegittimo.
Sezione: rapporto di lavoro