Comparto sanità: diritto alla mensa dei turnisti
Corte di Cassazione, ordinanza 31 luglio 2024, n. 21440
La Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto il diritto di una dipendente turnista di un’azienda ospedaliera alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore osservando che: (i) dalla lettura combinata dell’art. 29, co. 2, CCNL comparto sanità, e dell’art. 8, d.lgs. 66/03, si ricava che la consumazione del pasto è collegata al diritto a una pausa di lavoro, il quale, per espressa indicazione legislativa, sorge ogni qualvolta l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore e ha la durata di mezz’ora; (ii) la diversa tesi dell’azienda, secondo cui il diritto alla mensa spetterebbe solo in caso di attività lavorativa prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto non ha alcuna base normativa concreta.