Comparto sanità: nessuna certificazione medica ulteriore in corso di aspettativa per malattia
Corte di Cassazione, sentenza 23 ottobre 2024, n. 27446
Il caso riguarda un’infermiera ospedaliera che, nel corso di un’aspettativa di 18 mesi per malattia, era stata licenziata per assenza ingiustificata, per non avere trasmesso al datore di lavoro documentazione attestante il perdurare dello stato di malattia. In sede di legittimità, la Corte, confermando la valutazione della Corte d’appello, rileva che: (i) durante il periodo di aspettativa per malattia non retribuita, il rapporto di lavoro entra in una fase di quiescenza, durante la quale l’unico diritto che residua in capo al lavoratore è quello alla conservazione del posto di lavoro, stabilita, secondo la contrattazione collettiva di comparto, per un periodo predeterminato a seguito di accertamenti medici sulla gravità del caso; (ii) i certificati medici giustificativi sono pertanto prodotti dal lavoratore e vagliati dal datore di lavoro prima di concedere l’aspettativa; (iii) in ragione di ciò, il provvedimento dell’amministrazione che riconosce il diritto all’aspettativa giustifica l’assenza per tutto il periodo concesso, senza ulteriori obblighi di comunicazione a carico del dipendente nel corso dello stesso.