Con messaggio n. 2761 del 21/02/2014 l’Inps ha precisato che coloro che assumono lavoratori licenzia …
Con messaggio n. 2761 del 21/02/2014 l’Inps ha precisato che coloro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non abbiano la qualifica di imprenditore, quali per esempio gli studi professionali, non hanno diritto a fruire dei benefici contributivi (in particolare la contribuzione apprendisti e il contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilita che sarebbe stata corrisposta al lavoratore) previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Tale posizione, però, confligge con un parere espresso dal Ministero del Lavoro (interpello n. 10 dell’8 marzo 2011), il quale aderiva alla definizione di datore di lavoro” sancita dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 16 ottobre 2003, causa C/32/02), che superava lo stretto perimetro della nozione di imprenditore”
21-02-2014
INPS messaggio n. 2761
In risposta ad alcune richieste di chiarimento, l’INPS precisa che i datori di lavoro che assumono LAVORATORI LICENZIATI DA STUDI PROFESSIONALI non fruiscono dei benefici di cui alla legge n. 223 del 1991 (art. 8, commi 2 e 4 e art. 25, comma 9), i quali presuppongono la qualità di imprenditore in colui che ha effettuato il licenziamento.
Sezione: Previdenza