Concorso pubblico – clausola del bando del concorso che attribuisce all’ente pubblico la facoltà di …
Concorso pubblico – clausola del bando del concorso che attribuisce all’ente pubblico la facoltà di non procedere ad alcuna nomina – Nullità della clausola – Obbligo di risarcimento del danno nei confronti del vincitore del concorso – Sussiste
Corte di cassazione, sentenza 1° ottobre 2014 n. 20735
Abstract
E’ nulla la clausola del bando di pubblico concorso che subordina alla mera volontà dell’amministrazione che lo ha bandito l’assunzione o non del vincitore.
Commento
Una Azienda pubblica di gestione di un acquedotto aveva bandito un concorso pubblico per l’assunzione del direttore generale, subordinando peraltro la nomina dell’eventuale vincitore alla propria insindacabile volontà. La Cassazione ha ritenuto quest’ultima clausola nulla, in quanto condizione sospensiva meramente potestativa, confermando pertanto il diritto all’assunzione di colui che era risultato vincitore del concorso.
Sezione: Rapporto di lavoro