Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 23 febbraio 2018 n. 1
Nel pubblico impiego (non contrattualizzato) non sono cumulabili, per il medesimo fatto lesivo, risarcimento danni e indennità per infermità a causa di servizio.
Un magistrato, lamentando di aver contratto una grave infermità per aver svolto la propria attività in un ambiente esposto alle fibre di amianto, aveva ottenuto l’indennizzo per il riconoscimento che la infermità era stata determinata da causa di servizio. Successivamente, aveva altresì chiesto alla datrice di lavoro il risarcimento del danno integrale subìto per l’esposizione, in servizio, all’aspirazione di fibre di amianto, sostenendo che in un caso si tratta di misura previdenziale che prescinde dalla colpa del datore di lavoro e nel secondo il fondamento è viceversa costituito un fatto illecito di quest’ultimo. Nel contrasto di orientamenti determinatosi all’interno della Corte di cassazione e per evitare che un tale contrasto potesse prodursi anche all’interno del Consiglio di Stato, è intervenuta l’Adunanza plenaria di quest’ultimo organo, che, con la sentenza in esame, ha motivatamente optato per l’orientamento che sottrae dal danno subito dal dipendente quanto dallo stesso percepito a titolo di indennità. – Sezione: rapporto di lavoro