Consiglio di Stato, sentenza 12 marzo 2018 n. 1571
Censurato anche nella P.A. l’utilizzazione di appalti di manodopera.
Si trattava della pubblicazione da parte di una ASL di un bando avente ad oggetto l’affidamento di una serie di servizi di “supporto” a diverse attività istituzionali dell’ente, che i giudici, utilizzando i consueti criteri elaborati dalla giurisprudenza del lavoro per distinguere l’appalto di servizi dalla somministrazione di personale, hanno viceversa ritenuto qualificabile come mera somministrazione di lavoro, pertanto riservata unicamente alle Agenzie del lavoro autorizzate. La singolarità della vicenda consiste nel fatto che l’indagine del Consiglio di Stato viene condotta non sulle caratteristiche del rapporto come svolgentesi di fatto, ma direttamente sul bando stesso e sulle indicazioni ivi contenute circa l’oggetto dell’affidamento e le modalità di svolgimento dell’incarico, che già esse evidenzierebbero come la organizzazione di mezzi di produzione, la direzione dei lavoratori, l’assunzione del rischio di impresa restasse in capo alla committente ASL. Il che la dice lunga sulla diffusione di pratiche siffatte nella P.A.
Sezione: rapporto di lavoro