Contratti interinali a tempo determinato
Reiterazione dei contratti – Mancata specificazione delle esigenze di carattere temporaneo – Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore – Legittimità.
6-02-2014
Corte di cassazione 6 febbraio 2014 n. 2763
In ogni caso di ricorso al LAVORO INTERINALE per finalità diverse da quelle consentite o in frode alla legge, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice.
Nel caso esaminato dalla Corte, il contratto di fornitura de prestazioni di lavoro temporaneo era stato stipulato tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice del lavoro al di fuori delle ipotesi di esigenze temporanee previste dal contratto collettivo. Ancora una volta i giudici ribadiscono che ciò spezza l’integrità della fattispecie che deroga al divieto di intermediazione di manodopera, con la conseguente imputazione del contratto in capo all’impresa utilizzatrice del lavoro e la sua conversione a tempo indeterminato.
Sezione: Rapporto di lavoro
Tipologia: Sentenze della Cassazione