Contratto a termine – Reintegra del lavoratore a seguito dell’accertata nullità del termine apposto …
Contratto a termine – Reintegra del lavoratore a seguito dell’accertata nullità del termine apposto al contratto di lavoro – Legittimità del provvedimento di trasferimento del lavoratore reintegrato presso sede diversa da quella originaria, in assenza di documentati ragioni tecniche, organizzative e produttive – Non sussiste
Corte di cassazione, sentenza 14 luglio 2014 n. 16087 – L’accertamento giudiziale della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro subordinato comporta il ripristino della posizione lavorativa precedente, anche quanto al luogo della prestazione. – La Corte trae dal principio affermato la conseguenza che l’assegnazione del lavoratore ad una unità produttiva diversa, disposta nel caso di specie dal datore di lavoro al rientro del dipendente in azienda dopo l’annullamento del termine, va qualificata come trasferimento, il quale, come tale, deve essere fondato su ragioni tecniche, organizzative o produttive, che il datore di lavoro è tenuto, in caso di contestazione, a provare in giudizio. Poiché l’impresa non aveva adempiuto a tale onere probatorio, la Corte ha annullato il trasferimento.
Sezione: Rapporto di lavoro