Contratto a termine – Termine di decadenza di 60 giorni previsto dall’art. 6, co. 1, Legge n. 604/19 …

4 Giugno 2014

Contratto a termine – Termine di decadenza di 60 giorni previsto dall’art. 6, co. 1, Legge n. 604/1966 – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, co. 4, lett. b), Legge n. 183/2010, nella parte in cui prevede l’applicazione del termine di decadenza di 60 giorni ai contratti di lavoro a termine già cessati o scaduti alla data di entrata in vigore della Legge n. 183/2010 – Illegittimità – Non sussiste

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Corte costituzionale, sentenza 4 giugno 2014 n. 155
Abstract
Non contrasta con l’art. 3 della Costituzione l’art. 32, quarto comma, lett. b) della legge 4 novembre 2010 n. 183, nella parte in cui prevede l’applicazione del termine di decadenza di sessanta giorni per i contratti a termine già scaduti alla data di entrata in vigore della legge e con decorrenza dalla medesima data.
Commento
La questione di legittimità costituzionale decisa dalla Corte era stata sollevata dal giudice remittente unicamente in rapporto all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della scelta della retroattività limitata ai contratti a tempo determinato e non anche estesa alle altre ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell’art. 32 della legge (il recesso del committente nei rapporti parasubordinati, il trasferimento del lavoratore, la somministrazione irregolare di lavoro etc.) alle quali è applicabile la nuova disciplina della decadenza, ma non retroattivamente. In questi limiti, la Corte valuta non irragionevole la scelta del legislatore specificatamente diretta ai contratti a termine, escludendo ogni disparità di trattamento tra le varie fattispecie in ragione della diversa natura delle stesse.
Sezione: Principi generali