Corte Cost. 27 giugno 2017, n. 153
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, c. 1°, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78 e dell’art. 26, c. 1°, del decreto-legge 06/07/2011, n. 98 – tassazione agevolata per somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività – esclusione da tale regime delle somme percepite dai dipendenti delle agenzie fiscali tramite il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – violazione articolo 3 Cost. – non fondata.
Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 2017 n. 153
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Costituzionalmente corrette le leggi che per il 2011 e 2012 hanno limitato ai soli dipendenti privati le agevolazioni fiscali per la “retribuzione di produttività”.
Commento
A chiedere l’equiparazione per i dipendenti pubblici nell’applicazione della norma, che a determinate condizioni prevedeva benefici fiscali in caso di erogazione ai dipendenti privati di retribuzioni correlate a incrementi di produttività, era un dipendente dell’Agenzia delle entrate che aveva rilevato come anche in tale settore i dipendenti potevano percepire somme per l’utilizzo di un “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”. La Corte esclude la possibile estensione della disciplina privata, sulla base dell’analisi della ratio di questa, individuata come diretta a promuovere la competitività tra imprese, e quindi estranea alla P.A.
Sezione: rapporto di impiego pubblico.