Corte costituzionale, sentenza 19 marzo 2024 n. 43
No all’automatismo nell’esclusione dell’autore di “piccolo spaccio” dall’emersione del lavoro nero.
L’occasione per la pronuncia in esame della Corte costituzionale è l’automatica esclusione di un cittadino indiano, da tempo in Italia, dalla procedura di emersione del lavoro irregolare, in quanto autore, nel passato, del reato di “piccolo spaccio” (di lieve entità), secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 10, lett. c) del D.L n. 34/20, convertito nella legge n. 77/20. La Corte, investita del dubbio di incostituzionalità della norma, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU, rileva che il reato in questione (previsto dall’art. 73, comma 5° D.P.R. n. 309/90) è stato disegnato dal legislatore con tratti di ridotta offensività, che contrasta con la presunzione assoluta di pericolosità del suo autore. Da qui la valutazione di evidente irrazionalità e quindi la dichiarazione di incostituzionalità, per contrasto con l’art. 3 Cost., della norma (di cui alla lett. c) del comma 10° dell’art. 103 cit.) nella parte in cui stabilisce una presunzione assoluta di pericolosità anche per l’autore di tale reato, anziché ricondurre la fattispecie all’ipotesi prevista dalla successiva lett. d) che stabilisce l’esclusione sulla base della valutazione di minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza, anche alla luce della pericolosità desumibile dalla commissione di alcuni reati.