Corte costituzionale, sentenza 19 marzo 2024 n. 44
Tutele crescenti anche per i vecchi dipendenti di piccole imprese, che raggiungono il requisito dimensionale solo dopo il D. Lgs. n. 23/15.
Come è noto, l’ultima disciplina applicabile ai licenziamenti (D. Lgs. n. 23/2015, c.d. Jobs Act) riguarda le nuove assunzioni, a partire dal 7 marzo 2015, con contratto a tutele crescenti, come del resto previsto dalla legge delega del 2014 (n. 183). Ma l’art. 1, 3° comma di tale decreto delegato prevede che si applichi anche ai dipendenti assunti, prima della data indicata, da imprese che raggiungano il requisito dimensionale per l’applicazione delle tutele rafforzate (in particolare quella reintegratoria) solo dopo tale data. Da qui la questione di legittimità costituzionale di questa ultima norma per contrasto con la legge delega, sollevata nel giudizio, in cui un lavoratore, assunto nel 2011 e licenziato per giustificato motivo oggettivo nel luglio 2022, aveva chiesto l’applicazione del più favorevole art. 18 S.L., come modificato dalla legge n. 92 del 2012, mentre la datrice di lavoro, che aveva raggiunto il requisito dimensionale solo dopo il 7 marzo 2015, invocava l’applicabilità del decreto n. 23/15. La Corte, valorizzando lo scopo complessivo perseguito dal legislatore delegante di rafforzare le possibilità di ingresso soprattutto dei giovani nel mondo del lavoro e di superare il precariato di varie forme contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva in proposito il decreto delegato, col quale il legislatore avrebbe esercitato il potere di completamento della normativa delegata con la previsione (accanto alla regola di applicare la legge Fornero ai vecchi assunti di imprese col requisito dimensionale e di applicare il Jobs Act ai nuovi assunti) di una regola particolare per la speciale fattispecie qui considerata, comunque facendo salvo il principio di non svantaggiare alcun dipendente rispetto alla disciplina dei licenziamenti a lui applicabile prima del 7 marzo 2015.