Corte Costituzionale, sentenza 2 maggio 2024, n. 73
Non computabili nel trattamento di fine servizio gli onorari giudiziali degli avvocati dipendenti del parastato.
La questione di costituzionalità (in relazione agli artt. 3 e 36 Cost.) proposta alla Corte riguarda una disciplina del 1975, oggi ancora applicabile agli avvocati del c.d. parastato, in servizio al 31.12.1995 non privatizzati. E investe la mancata previsione del computo nel loro TFS degli onorari percepiti nella difesa dell’ente in giudizio. La Corte, nel dichiarare non fondate le censure prospettate, osserva che: (i) il concetto di stipendio utile alla determinazione del trattamento di fine servizio (stipendio tabellare e scatti di anzianità dell’ultimo anno moltiplicati per il numero di anni di servizio, secondo uniforme interpretazione della giurisprudenza) è coerente con la logica di fondo della l. 70/75, rispondendo a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica; (ii) la proporzionalità o non dell’indennità di fine servizio rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato si misura su una base parametrica rappresentata dal trattamento economico di attività fondamentale, come quello che comprende le componenti fisse e continuative, senza che sia necessaria una corrispondenza pedissequa tra le componenti dei due trattamenti.