Corte Costituzionale, sentenza 22 dicembre 2022, n. 262

22 Dicembre 2022

Incostituzionale il limite massimo di 30 anni di età per il reclutamento degli psicologi della Polizia di Stato.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da alcuni psicologi esclusi, in quanto di età superiore agli anni 30, dalla partecipazione a un concorso per funzionari tecnico-psicologi della polizia di Stato, il Consiglio di Stato, dubitando della legittimità costituzionale, con riferimento all’art. 3 Cost., della norma di legge che stabilisce tale limite di età (art. 31, 1° co. D.Lgs. n. 334/2000), ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. La Corte, nel dichiarare fondata la questione, osserva che (i) la Corte di Giustizia, in una recente pronuncia (v. Newsletter Wikilabour n. 20/2022) avente a oggetto un concorso indetto dal Ministero dell’Interno per il conferimento di 120 posti di commissario di Polizia di Stato che indicava, tra i requisiti di ammissione, un limite massimo di età pari a 30 anni, ha statuito che detto limite anagrafico può essere considerato “proporzionato” solamente se le funzioni esercitate abitualmente dai commissari sono “essenzialmente operative o esecutive”; (ii) poiché i commissari psicologi sono chiamati a svolgere funzioni di carattere non operativo, ma prettamente tecnico-scientifico, per l’esercizio delle quali non sono necessarie specifiche caratteristiche fisiche connesse all’età, il limite massimo di 30 anni di età previsto dalla norma censurata per l’accesso a tali ruoli deve pertanto considerarsi arbitrario e irragionevole.