Corte costituzionale, sentenza 22 febbraio 2024 n. 22
Nel jobs act tutela reintegratoria anche per le nullità non “espressamente previste”.
Nella vicenda in cui un dipendente autoferrotranviere aveva denunciato la nullità del licenziamento disciplinare per la violazione della procedura per esso prevista dalla legge, i giudici di merito, nell’accogliere la domanda di nullità, avevano peraltro applicato la tutela indennitaria, rilevando che la legge sul c.d. Job act (applicabile ratione temporis) stabilisce quella reintegratoria per le sole nullità espressamente previste a sanzionare l’invalidità del licenziamento. In sede di legittimità, la Cassazione, dubitando della legittimità costituzionale di tale limitazione, per eccesso di delega del decreto legislativo delegato che la prevede, aveva trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. Quest’ultima, ricordato la propria costante giurisprudenza secondo cui la norma procedurale che era stata violata nell’intimazione del licenziamento impugnato ha natura di norma imperativa inderogabile, sicché la sua violazione comporta la nullità del licenziamento, pur non prevista espressamente, ha quindi accertato il denunciato eccesso di delega del D.Lgs. n. 23/2015 rispetto alla legge delegante n. 183/2014 che non prevedeva la limitazione introdotta con quell’”espressamente prevista” e ha pertanto accolto la questione dichiarando l’illegittimità di tale limitazione.