Corte Costituzionale, sentenza 22 luglio 2022, n. 183

22 Luglio 2022

Monito della Corte costituzionale: nelle piccole imprese più adeguate tutele contro il licenziamento illegittimo.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Il Tribunale di Roma, chiamato a decidere sul ricorso proposto da una lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo da un datore di lavoro che non raggiungeva i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 della l. 300/70, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione del c.d. Jobs Act che, in caso di licenziamento illegittimo da parte di una piccola impresa, riconosce al lavoratore un’indennità ricompresa tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità (art. 9, co. 1, d.lgs. 23/15), un ammontare che, secondo il giudice rimettente, non svolgerebbe alcuna funzione deterrente né sarebbe in grado di garantire un adeguato ristoro al pregiudizio sofferto dal lavoratore. Le censure del tribunale capitolino sono condivise dalla Corte Costituzionale (pur nel mutato sistema di cui al D. Lgs. N. 23 del 2015, “imperniato sulla portata tendenzialmente generale della tutela monetaria”), che in motivazione osserva come l’esiguo scarto tra il minimo e il massimo dell’indennità previsto dalla legge impedisca di adeguarne l’importo alla specificità di ogni singola vicenda e non sia coerente con i requisiti di adeguatezza e dissuasività, già affermati in recenti pronunce della stessa Corte. Secondo i giudici della Consulta, tuttavia, la scelta della soluzione più appropriata per rimediare all’evidente deficit di adeguatezza che caratterizza l’attuale disciplina dei licenziamenti, implicando inevitabili valutazioni discrezionali, spetta al legislatore, e non alla Corte. Per questo motivo, la Corte dichiara l’inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Roma, ma lancia al contempo un monito al legislatore: nel protrarsi dell’inerzia legislativa sul fronte della riforma della disciplina dei licenziamenti arbitrari nelle piccole imprese, essa stessa provvederà direttamente a intervenire sulla disciplina censurata, qualora la questione fosse riproposta.