Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 2018 n. 213

22 Novembre 2018

Legittima la normativa che nel passaggio dei dipendenti pubblici dal regime del T.F.S. a quello del T.F.R. impone il vincolo dell’invarianza della retribuzione netta.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

La legge n.448/98 (art. 26 comma 19), fissa, per i dipendenti pubblici che transitano dal regime d’indennità di buonuscita o di trattamento di fine servizio a quello del trattamento di fine rapporto, la regola dell’invarianza della retribuzione netta utile per il relativo calcolo. Col successivo D.P.C.M., delegato dalla medesima legge, venne soppressa, per i dipendenti pubblici transitanti nel regime del T.F.R., una precedente trattenuta sulla retribuzione destinata a finanziare le pregresse forme di indennità finale. In tale quadro, in un giudizio promosso da alcuni dipendenti pubblici, venne sollevato il dubbio di contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost, di tale sistema in quanto, ancorando la base di calcolo del nuovo regime alla retribuzione netta anziché a quella lorda, determinerebbe un trattamento finale di lavoro insufficiente e deteriore rispetto a quello dei dipendenti pubblici rimasti nel precedente regime. La Corte, esclusa con ampia argomentazione la violazione dell’art. 36 Cost., afferma che la valutazione comparativa dei due regimi (TFS e TFR) in relazione all’art. 3 Cost. è infine preclusa dalla eterogeneità della struttura, della base di calcolo e della disciplina degli stessi.
Sezione: rapporto di lavoro