Corte costituzionale, sentenza 25 febbraio 2016 n. 37 – E’ incostituzionale, per contrasto con l’art. 117, 3° comma Cost., la legge della regione Puglia che estende anche a personale non dipendente dalla Regione la possibilità di stabilizzazione prevista da una legge nazionale.

2 Marzo 2016

Commento

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

La legge nazionale (art. 1, comma 529° L. n. 147/2013) prevedeva, a determinate condizioni, la possibilità per le regioni di stabilizzare il proprio personale precario. Nell’esercitare questa potestà, la Regione Puglia aveva esteso la possibilità di stabilizzazione anche al personale di agenzie regionali e di altri enti della regione. Su ricorso del Presidente del consiglio dei ministri, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge regionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma Cost., in quanto, nell’esercizio della potestà legislativa di tipo “concorrente”, la regione non si era attenuta ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, quanto all’ambito soggettivo dei destinatari della possibile stabilizzazione.
Sezione: rapporto di lavoro