Corte costituzionale, sentenza 26 aprile 2018 n. 86
Una prima pronuncia della Corte sull’art. 18 S.L., come modificato dalla legge “Fornero”.
La legge Fornero di riforma dell’art. 18 S.L., nel prevedere, quando non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo dedotti dal datore di lavoro, oltre la reintegrazione, anche un’”indennità risarcitoria” (con un massimo pari a 12 mesi di retribuzione), in luogo della retribuzione fino all’effettiva reintegrazione, comporta per il datore di lavoro che non reintegra e ottiene in appello la riforma della sentenza di reintegrazione il diritto a ripetere l’indennità erogata, a differenza di colui che ottempera alla sentenza, pur proponendo appello. La Corte, investita della questione di legittimità costituzionale della norma, la salva, valutandola in linea con l’evoluzione nel tempo della giurisprudenza relativamente essenzialità del dato fattuale della concreta ripresa del rapporto ai fini della decorrenza della retribuzione. Il giudice delle leggi ricorda, peraltro, che il dipendente reintegrato con sentenza ha la possibilità di costituire in mora il datore di lavoro per ottenere l’effettiva reintegrazione, potendo così comunque ottenere, in caso di inerzia del datore di lavoro, il risarcimento del danno conseguente al mancato reinserimento fino all’eventuale sentenza di riforma.
Sezione: rapporto di lavoro