Corte costituzionale, sentenza 28 febbraio 2019 n. 29

28 Febbraio 2019

Se il trasferimento d’azienda è annullato, il cedente che non riammette il lavoratore ceduto, gli deve la retribuzione, anche se questi continua a essere retribuito dal cessionario.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

La Corte era stata investita del dubbio d’incostituzionalità della disciplina legale della mora credendi nel rapporto di lavoro, che, qualificando come risarcitorio l’obbligo del datore di lavoro che non riammette in azienda il lavoratore ceduto dopo la sentenza di annullamento della cessione, lederebbe il principio di eguaglianza e l’effettività della tutela giurisdizionale (il rapporto potrebbe continuare col cessionario e il cedente potrebbe opporre così l’aliunde perceptum alla richiesta di risarcimento danno per mancata riammissione). La Corte dichiara infondata la questione, alla luce del mutamento di orientamento giurisprudenziale che, a sezioni unite, ha recentemente qualificato come obbligo retributivo quello del datore di lavoro che non riammette in azienda il lavoratore dopo l’accertamento dell’illecita interposizione di manodopera; qualificazione riferibile anche al caso di illegittimo trasferimento di azienda.
Sezione: rapporto di lavoro