Corte Costituzionale, sentenza 30 giugno 2023, n. 133

30 Giugno 2023

Legittima l’applicazione dell’art. 2103 cod. civ. ai rapporti di lavoro del personale delle autorità portuali.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

In un giudizio relativo all’inquadramento superiore di un dipendente portuale per effetto dell’esercizio delle mansioni corrispondenti per più di tre mesi, la Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, co. 2, e 10, co. 6, della l. n. 84 del 1994, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 169 del 2016, nella parte in cui consentivano ai dipendenti delle autorità portuali l’accesso in via automatica a una qualifica superiore per effetto dell’esercizio delle relative mansioni, ritenendo tali disposizioni in contrasto con la regola del concorso pubblico, di cui all’art. 97, co. 4, Cost. La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione, osserva anzitutto che la regola del concorso pubblico non è assoluta, essendo consentite deroghe legislativamente disposte per singoli casi, purché funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ragionevoli. Nel caso esaminato, la scelta operata dal legislatore del 1994 di regolare i rapporti di lavoro del personale delle autorità portuali secondo modelli propri del diritto privato (modelli i cui tratti salienti non risultano peraltro intaccati neppure all’esito della riforma del 2016) – e la conseguente applicabilità dell’art. 2103 cod. civ. nell’ambito delle progressioni in carriera – appare giustificata, in considerazione della particolare complessità delle funzioni delle autorità portuali, dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione delle stesse, al fine di evitare l’eccessivo irrigidimento nella gestione del personale, che non avrebbe consentito risposte tempestive alle esigenze operative dei porti.