Corte Costituzionale, sentenza 5 giugno 2024, n. 99
Sul trasferimento temporaneo del dipendente pubblico genitore di minore di anni tre.
Su rimessione del Consiglio di stato, la Corte costituzionale affronta la questione della costituzionalità dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/01, che prevede in favore dei dipendenti pubblici genitori di figli minori di anni tre, su richiesta e a determinate condizioni, il trasferimento temporaneo in altra sede ubicata unicamente nella provincia o regione in cui lavora il/la coniuge e non anche ove è la residenza familiare. La Corte individua la finalità perseguita dalla norma nel favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, in tal modo agevolando la cura dei minori nella primissima infanzia. Rispetto a tale finalità, l’escludere dal beneficio il caso in cui la residenza familiare, ove si trova il minore, sia stata stabilita in luogo diverso da quello di lavoro di ambedue i genitori è valutato dalla Corte irrazionale e quindi violativo dell’art. 3 Cost. Da qui la dichiarazione di incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che il beneficio del trasferimento temporaneo si estenda a una sede situata nella provincia o nella regione ove è stabilita la residenza della famiglia.