Corte Costituzionale, sentenza 6 maggio 2016 n. 95
6 Maggio 2016
Il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute non opera qualora il lavoratore non abbia potuto goderne per malattia o per altra causa a lui non imputabile
Tipo di Atto: Corte Costituzionale
Secondo la Consulta l’art. 5, c. 8, d.lgs. 95/2012, il quale vieta che si possano corrispondere trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi non goduti, si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla loro monetizzazione. Stante la ratio sottesa, la previsione deve essere letta come non preclusiva del diritto del dipendente di fruire dell’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile. – Rapporto di lavoro