Corte costituzionale, sentenza 6 maggio 2016 n. 96
E’ costituzionalmente legittima la limitazione ai soli effetti giuridici (e non anche a quelli economici) delle promozioni dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico disposta per gli anni 2011-2013.
La questione, che in questo caso riguarda personale del Ministero dell’interno promosso dalla qualifica di vice prefetto a quella di prefetto negli anni indicati, non è nuova, essendo stata già esaminata e risolta nel medesimo senso dalla Corte con riguardo ad altri dipendenti pubblici. La Corte esclude la violazione dell’art. 36 Cost., perché la proporzionalità della retribuzione va riguardata nel complesso dei suoi elementi e non con riferimento alla sola retribuzione base e la violazione dell’art. 3 Cost., in relazione alla temporaneità della misura, dettata da esigenze contingenti di politica economica e, nel confronto coi dipendenti privati, per incomparabilità tra le due discipline di rapporto. Interessante è anche la motivazione che esclude la violazione dell’art. 53 Cost., con l’affermare che la misura non rappresenta un’imposta, che si caratterizza per sottrarre qualcosa dal patrimonio o dal reddito di una persona, mentre nel caso in esame si tratta di un mancato incremento di un reddito atteso.
Sezione: rapporto di lavoro.