Corte Costituzionale, sentenza 7 aprile 2014 n. 89
Principi generali – Infondato il dubbio di illegittimità costituzionale della norma statale che condiziona la possibilità, da parte delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, di prorogare contratti di lavoro a tempo determinato al reperimento di risorse aggiuntive attraverso il ridimensionamento e la razionalizzazione della spesa pubblica di tali enti.Corte Costituzionale, sentenza 7 aprile 2014 n. 89 Corte Costituzionale Principi generali Infondato il dubbio di illegittimità costituzionale della norma statale che condiziona la possibilità, da parte delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, di prorogare contratti di lavoro a tempo determinato al reperimento di risorse aggiuntive attraverso il ridimensionamento e la razionalizzazione della spesa pubblica di tali enti.
La questione di legittimità costituzionale della norma statale che imponeva un limite di spesa per i contratti a termine era stata sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano, la quale sosteneva che la disciplina indicata (art. 14, comma 24-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) alterasse il riparto di competenze tra Stato ed Enti territoriali a statuto speciale stabilito dalla Costituzione e dalla leggi costituzionali. La Corte costituzionale lo ha escluso, rilevando che la norma citata era collegata alla disciplina di cui al precedente art. 9, comma 28, qualificabile come principio di coordinamento della finanza pubblica, come tale riservato alla potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.