Corte Costituzionale, sentenza 8 gennaio 2024, n. 3

8 Gennaio 2024

Attività incompatibili dei docenti delle Università statali e di quelle non statali.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Chiamato a decidere sul ricorso proposto da un professore ordinario a tempo pieno contro l’università statale che gli aveva negato l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extra-istituzionale di amministratore indipendente, senza deleghe gestionali, del C.d.A. di una società di assicurazioni, il TAR di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, co. 10, l. 240/10, in riferimento all’art. 3 e 33 Cost., nella parte in cui non consente ai docenti delle università statali, a differenza di quanto avverrebbe per i docenti di Università non statali, di ricoprire l’incarico di amministratore indipendente presso società aventi scopo di lucro. La Corte Costituzionale, dopo avere osservato che la legge in questione ha ad oggetto il sistema universitario nel suo complesso, comprensivo dunque delle università statali e non statali, dichiara la questione inammissibile, per difetto di un’adeguata motivazione in merito alle ragioni per le quali la disposizione oggetto di censura, che non fa riferimento alcuno a una data tipologia di università, diversamente da altre contenute nella medesima legge, dovrebbe applicarsi ai soli docenti delle università statali, e non anche a quelli non statali.