Corte costituzionale, sentenza 8 novembre 2018 n. 194
No alla determinazione dell’indennità per il licenziamento ingiustificato esclusivamente in base all’anzianità di servizio.
Depositata la sentenza, con la quale la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma del decreto legislativo n. 23/15 sul rapporto di lavoro a tutele crescenti, nella parte in cui stabilisce l’ammontare dell’indennità, dovuta in caso di licenziamento privo di g.c. o g.m. nei rapporti istaurati dal 7 marzo 2015, in esclusivo collegamento con l’anzianità di servizio (due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo e un massimo ora di 6 e 36 mensilità). Secondo la Corte, il giudice, nel determinare l’ammontare dell’indennità tra il minimo e il massimo indicato dal decreto dovrà viceversa tener conto, oltre che dell’anzianità di servizio, anche del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni aziendali, del comportamento e delle condizioni delle parti. La Corte, oltre alla dichiarazione d’inammissibilità di altre questioni perché irrilevanti nel giudizio in corso o non motivate dal giudice de quo, ha ritenuto viceversa non fondata la questione di costituzionalità della norma proposta perché questa sarebbe meno favorevole rispetto alla disciplina degli assunti prima del 7 marzo 2015 e rispetto a quella dei dirigenti, rimasti estranei alla disciplina del decreto legislativo.
Sezione: rapporto di lavoro