Corte costituzionale, sentenza 8 novembre 2018 n. 194

8 Novembre 2018

No alla determinazione dell’indennità per il licenziamento ingiustificato esclusivamente in base all’anzianità di servizio.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Depositata la sentenza, con la quale la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma del decreto legislativo n. 23/15 sul rapporto di lavoro a tutele crescenti, nella parte in cui stabilisce l’ammontare dell’indennità, dovuta in caso di licenziamento privo di g.c. o g.m. nei rapporti istaurati dal 7 marzo 2015, in esclusivo collegamento con l’anzianità di servizio (due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo e un massimo ora di 6 e 36 mensilità). Secondo la Corte, il giudice, nel determinare l’ammontare dell’indennità tra il minimo e il massimo indicato dal decreto dovrà viceversa tener conto, oltre che dell’anzianità di servizio, anche del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni aziendali, del comportamento e delle condizioni delle parti. La Corte, oltre alla dichiarazione d’inammissibilità di altre questioni perché irrilevanti nel giudizio in corso o non motivate dal giudice de quo, ha ritenuto viceversa non fondata la questione di costituzionalità della norma proposta perché questa sarebbe meno favorevole rispetto alla disciplina degli assunti prima del 7 marzo 2015 e rispetto a quella dei dirigenti, rimasti estranei alla disciplina del decreto legislativo.
Sezione: rapporto di lavoro