Corte costituzionale, sentenza 9 dicembre 2020 n. 267
Spetta anche ai giudici di pace il rimborso delle spese di difesa nei giudizi per fatti inerenti la funzione.
La legge prevede per i “dipendenti statali” il rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute nei giudizi promossi per fatti inerenti alla funzione conclusisi con accertamento negativo della responsabilità. Poiché i giudici di pace non sono dipendenti, a loro non si estende automaticamente la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali e ciò è ritenuto dalla Corte non contrastare, almeno per quanto riguarda il rapporto di servizio, con la Costituzione, data la diversa modalità di nomina, il carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta e la minore complessità degli affari trattati dai giudici di pace. Ma quando si tratta di una disciplina che riguarda il profilo funzionale delle due figure, come quella in esame, ispirata ad evitare al magistrato condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di procedimenti giudiziari, anche qualora questi si dovessero concludere positivamente per il giudice, allora appare discriminatorio limitarla ai soli giudici professionali e non anche al giudice onorario di pace.
Sezione: rapporto di lavoro