Corte d’Appello Bologna, 14 settembre 2023
Successione di appalto per reinternalizzazione e retribuzione minima: l’impresa può applicare il CCNL vigilanza privata, ma i lavoratori hanno diritto alla retribuzione minima del CCNL multiservizi, anche se non lo hanno allegato.
La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado sotto diversi aspetti, ad iniziare dall’accertamento della sussistenza di una cessione di azienda ex art. 2112 c.c. in presenza di una reinternalizzazione di un servizio in precedenza affidato in subappalto (ma mantenendo le medesime procedure della subappaltatrice). Confermata la pronuncia di primo grado che aveva condannato un datore di lavoro corrispondere la retribuzione prevista dal CCNL multiservizi in luogo del CCNL vigilanza privata, applicato dall’azienda in seguito a un cambio di appalto. Secondo il Collegio, il nuovo appaltatore può ben applicare il contratto collettivo di sua scelta, purché rientri tra quelli in vigore per il settore rilevante e stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative (art. 30 c. 4 d.lgs. 50/2016), ma la retribuzione minima non può scendere al di sotto di quanto è sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, facendo riferimento ai parametri Istat di fissazione della soglia di povertà.