Corte d’appello di Bologna , 25 giugno 2018

25 Giugno 2018

In caso di infortunio sul lavoro, dal risarcimento del danno al quale è tenuto il datore di lavoro non deve sottrarsi l’indennizzo versato dall’INAIL per il periodo di inabilità temporanea.
La Corte d’Appello, confermando la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente e la configurabilità di un danno differenziale, nel liquidare il risarcimento del danno ritiene che da questo non possa dedursi la parte di indennizzo versato dall’INAIL per il periodo di inabilità temporanea (che invece era stato scomputato dal giudice di primo grado). Avallando il precedente della Corte di Cassazione ( Cass. civ. sez. lav. 9166/17), la Corte d’appello afferma come dal risarcimento del danno debbano scomputarsi solo le voci liquidate dall’INAIL a titolo di danno biologico, rimanendo escluse le somme erogate dall’ente aventi natura patrimoniale, ossia di indennizzo per mancata percezione di retribuzioni (quale appunto l’indennità da inabilità temporanea).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito