Corte d’appello di Brescia, 1° aprile 2021
È illegittimo il contratto di somministrazione in assenza di un DVR che individui gli specifici rischi connessi ai lavoratori somministrati e alle relative mansioni.
La Corte d’appello conferma l’illegittimità di un contratto di somministrazione di lavoro per omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore. La Corte afferma che il vincolo di redazione del DVR, individuato dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2015, sia da ricondursi alla necessità di assicurare una rigida tutela dei lavoratori che, operando in forza di contratti flessibili, possano avere minore esperienza e conoscenza dell’organizzazione aziendale e, dunque, siano maggiormente esposti a rischi per la propria salute e sicurezza. Tale onere può considerarsi assolto solo laddove il DVR individui i rischi specifici in cui incorrono tali lavoratori, e non indicazioni generiche. In assenza di tale prova, il lavoratore ha diritto di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice.