Corte d’Appello di Brescia, 24 novembre 2022
L’indennità di trasferta prevista dal CCNL Logistica ha natura retributiva e deve essere computata nella base di calcolo del TFR.
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso di alcuni lavoratori, ai cui rapporti di lavoro era applicato il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, che chiedevano che nella base di calcolo del TFR, nonché delle mensilità aggiuntive venissero computate sia l’indennità di trasferta sia i compensi per lavoro straordinario.
Il Collegio, analizzando gli artt. 37 e 72 del CCNL, ha affermato con riferimento all’indennità di trasferta che se la contrattazione collettiva aziendale o territoriale non ha fissato la misura restitutoria dell’indennità, come lo stesso CCNL invitava a fare, quest’ultima ha natura retributiva e pertanto deve rientrare nella base di calcolo del TFR. I Giudici hanno altresì affermato che la possibilità di prevedere che una quota dell’indennità abbia natura restitutoria dipende dal fatto che quest’ultima sia inferiore al valore esente da IRPEF; la parte in eccesso ha sempre natura retributiva a prescindere dalla volontà delle parti. Al contrario, l’indennità di trasferta non può essere computata nel calcolo delle mensilità aggiuntive, sulle quali invece incide il compenso per lavoro straordinario.