Corte d’appello di Catanzaro, 16 settembre 2021
Il risarcimento del danno da compromissione dell’identità professionale del lavoratore dequalificato si determina non con riferimento alla retribuzione ma facendo riferimento ai parametri del danno biologico da inabilità temporanea assoluta.
La Corte d’appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di un lavoratore, con inquadramento di quadro, per il risarcimento del danno da demansionamento. Nel quantificare il risarcimento su vari elementi, per quel che riguarda il danno da compromissione dell’identità professionale la Corte opera una valutazione in via equitativa adottando quale parametro il danno da inabilità temporanea assoluta ai sensi dell’art. 139, c. 1, d.lgs. n. 209 del 2005, sottraendovi la componente già riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente. Così facendo, la Corte si discosta dalla giurisprudenza che adotta come parametro la retribuzione di fatto goduta dal lavoratore.