Corte d’Appello di Firenze, 20 ottobre 2016
La scelta del lavoratore da licenziare per giustificato motivo oggettivo, per esigenza di ridurre il personale, deve ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, il lavoratore ricorrente veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, collegato ad una riduzione di personale (non di entità tale da dar luogo a un licenziamento collettivo). Il giudice ritiene che in questa ipotesi non sussista un obbligo di repechage, ma piuttosto il diritto del lavoratore al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che ancorino la scelta del lavoratore da licenziare a criteri oggettivi (nel caso, la scelta appariva determinata da mera preferenza soggettiva, priva di riscontri oggettivi relativi a caratteristiche dei lavoratori a confronto).