Corte d’Appello di Genova, 18 dicembre 2019
Il periodo di apprendistato professionalizzante si computa ai fini dell’anzianità di servizio.
In materia di apprendistato professionalizzante il principio generale è quello della piena equiparazione del periodo svolto con contratto di apprendistato a quello di ordinario svolgimento del rapporto di lavoro. Nelle more dell’approvazione delle leggi regionali, ai contratti collettivi nazionali è demandato il compito di disciplinare l’apprendistato professionalizzante: tuttavia, essi non possono intervenire in ambiti di competenza più ampi rispetto a quelli attribuiti alla legge regionale. La sentenza conferma quindi la nullità delle previsioni della contrattazione collettiva che escludevano i primi 18 mesi di apprendistato dal computo dell’anzianità di servizio.