Corte d’Appello di Lecce, 5 febbraio 2016
Se il lavoratore dà le dimissioni durante la sospensione cautelare dal servizio, dunque senza poter lavorare nel periodo di preavviso, il datore di lavoro non può trattenere la relativa indennità.
Un lavoratore sottoposto a procedimento penale viene sospeso cautelativamente dal servizio. Poco dopo la sospensione presenta le dimissioni con preavviso, ma l’azienda delibera di retrodatare l’efficacia delle dimissioni, poiché a causa della sospensione il dipendente non è in condizione di svolgere le sue mansioni durante il periodo di preavviso, e provvedere a trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso. Il giudice dell’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ricorda che, avendo il provvedimento di sospensione in oggetto natura cautelare, e non invece disciplinare, e non essendoci stata nessuna contestazione nei confronti del lavoratore, il provvedimento di modifica unilaterale della data di efficacia delle dimissioni risulta illegittimo, né può essere trattenuta l’indennità di mancato (effettivo) preavviso.