Corte d’Appello di Messina, 5 ottobre 2016
È illegittimo il licenziamento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nell’ambito di un licenziamento collettivo, perché l’art. 31 d.lgs 81/2008 impedisce l’esternalizzazione di tale servizio.
La Corte d’Appello di Messina dichiara illegittimo il licenziamento del ricorrente, che era stato selezionato all’interno di un licenziamento collettivo, per la pretesa della società di esternalizzare la posizione ricoperta di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L’art. 31 d.lgs 81/2008 prevede come prioritaria l’istituzione del servizio all’interno dell’azienda, non essendo dunque possibile esternalizzarlo in presenza di un lavoratore con la professionalità adeguata a gestire tale ufficio. Il vizio rilevato dal giudice è la violazione dei criteri di scelta, con la conseguente reintegrazione ex art 18, 4° comma, l. 300/1970.