Corte d’Appello di Milano, 10 gennaio 2019
10 Gennaio 2019
Contratto a tutele crescenti e licenziamento disciplinare: reintegrazione se il datore di lavoro resta contumace.
La disposizione dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 23/2015, che ai fini della reintegrazione nel posto di lavoro richiede la diretta dimostrazione in giudizio dell’insussistenza del fatto materiale addebitato al lavoratore, non modifica la regola per cui è onere del datore di lavoro provare in giudizio tutti gli elementi della fattispecie della giusta causa e il lavoratore può limitarsi a contestare la sussistenza dei fatti posti alla base del recesso. Alla mancata costituzione in giudizio del datore di lavoro, e dunque alla mancata offerta della prova della condotta contestata consegue il diritto alla reintegrazione del lavoratore.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito