Corte d’Appello di Milano, 11 gennaio 2017

11 Gennaio 2017

Costituisce discriminazione ogni trattamento sfavorevole determinato dallo stato di maternità, compreso l’utilizzo dei congedi riconosciuti alla madre dalla legge.
La Corte milanese individua come causa del licenziamento le condotte di evidente insofferenza della società verso gli istituti di tutela della maternità usufruiti dalla lavoratrice, condotte tali da costituire elementi presuntivi rilevanti ai sensi all’art. 40 del D.Lgs. 198/2006. Applicato l’art. 25, comma 2-bis del decreto citato, per il quale costituisce discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di maternità, che rileva sul piano puramente oggettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito