Corte d’appello di Milano, 11 ottobre 2023

11 Ottobre 2023

Costituisce una discriminazione diretta computare le assenze dovute alla malattia del “lavoratore fragile” nel periodo di comporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte dichiara nullo il recesso per superamento del periodo di comporto intimato a una lavoratrice socio-sanitaria affetta da disabilità, soccombente in primo grado per non aver provato (secondo il Tribunale) la sussistenza della condizione di “fragilità” tramite le certificazioni prescritte dall’art. 26 del D.L. n. 18/2020, condizione volta a neutralizzare le assenze per malattia dal calcolo del periodo di conservazione del posto di lavoro.
Il Collegio, in riforma dell’ordinanza di primo grado, non soltanto ha ritenuto sussistenti nel caso concreto due dei quattro requisiti alternativi previsti dalla menzionata normativa (esito di patologia oncologica e terapie salvavita, entrambi ignorati da parte del datore di lavoro, per l’asserita mancanza delle certificazioni di legge) ma ha rilevato anche un comportamento direttamente discriminatorio tenuto dallo stesso datore e consistente nel non aver adottato i ragionevoli accomodamenti che avrebbero facilitato la lavoratrice negli adempimenti di legge utili allo scopo di influire sul trascorrere del periodo di comporto. La Corte ha quindi dichiarato nullo il licenziamento e ha condannato il datore di lavoro a reintegrare la lavoratrice discriminata.