Corte d’Appello di Milano 12 dicembre 2016

12 Dicembre 2016

Il diritto del dipendente che assiste una persona con handicap grave di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina all’assistito, sussiste non solo nella fase iniziale del rapporto di lavoro ma anche nel corso dello stesso.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso di specie il lavoratore, tutelato dalla L. 104/92 per l’assistenza della madre, e trasferito da Milano a Cremona a seguito della sua volontaria adesione a un percorso di formazione, chiedeva il trasferimento a Pavia, luogo di residenza del genitore. L’azienda negava il mutamento di sede, sulla base del fatto che il dipendente si era volontariamente trasferito a Cremona, rinunciando all’assistenza del familiare, e sostenendo la tesi per cui il diritto di scegliere la sede sussisterebbe solo nel momento costitutivo del rapporto di lavoro. La Corte, dopo aver accertato l’attualità dell’assistenza prestata dal ricorrente (avendo egli continuato a seguire la madre nonostante la distanza), e l’esistenza di trasferimenti disposti dall’azienda in favore di altri dipendenti, riforma la sentenza di primo grado e riconosce il diritto del lavoratore a essere trasferito.