Corte d’appello di Milano, 13 giugno 2022

13 Giugno 2022

La Corte milanese conferma l’incompatibilità con l’art. 36 Cost. delle clausole retributive del CCNL Vigilanza privata, Sezione servizi fiduciari.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Si rafforza l’orientamento della giurisprudenza di merito sul caso dei Servizi fiduciari, dove le dinamiche particolarmente difficili del settore hanno portato la contrattazione collettiva, se pure sottoscritta da associazioni sindacali rappresentative, a fissare retribuzioni particolarmente basse per alcune figure professionali di addetti alla guardiania, reception e vigilanza non armata. Il collegio con articolata motivazione confronta le retribuzioni previste da più contratti astrattamente applicabili e, utilizzando per il giudizio di sufficienza il parametro statistico della soglia di povertà, riconosce il diritto dei ricorrenti alla equiparazione della retribuzione base a quella prevista dal CCNL Multiservizi.