Corte d’Appello di Milano, 14 aprile

3 Luglio 2014

3 luglio 2014 – L’assunzione del lavoratore con contratto a chiamata, in relazione al solo requisito dell’età, deve considerarsi pratica discriminatoria, così come discriminatorio è il recesso adottato per il solo fatto del compimento del 25° anno, previsto come limite dalla legge.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Importante pronuncia della Corte d’appello di Milano, su un caso di contratto a chiamata stipulato da una nota casa di moda giovanile: tale impresa fa molto ricorso a tale forma di lavoro flessibile, indirizzata in particolare (come prevede l’art. 34, comma 2°, del d.lgs. 276/2003) ai giovani fino al 25° anno di età. Con un’accurata ricostruzione del diritto antidiscriminatorio, europeo e nazionale, la Corte afferma che il solo riferimento all’età come presupposto di applicazione di un contratto di lavoro meno favorevole di quello standard, senza altri elementi di carattere oggettivo che ne giustifichino la stipulazione, contrasta con il divieto di discriminazione per motivi di età. Ne deriva la conseguenza del diritto del lavoratore alla costituzione di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con disapplicazione da parte del Giudice della disciplina nazionale ritenuta in contrasto con quella europea) e l’inefficacia del recesso adottato in ragione del raggiungimento da parte dello stesso lavoratore del limite di età previsto dalla legge.