Corte d’appello di Milano, 15 novembre 2023
Discriminatoria la sospensione sine die del lavoratore affetto da disabilità per asserita impossibilità di adottare accomodamenti ragionevoli.
Il Collegio accoglie il ricorso del lavoratore, riconosciuto invalido civile nella misura del 67%, il quale era stato dichiarato dal medico competente permanentemente inidoneo alla mansione e, in forza di ciò, era stato sospeso cautelarmente dal servizio e dalla retribuzione in attesa di valutazione da parte della Commissione medica dell’azienda sanitaria territoriale (sospensione per peraltro durava da lungo tempo). Non avendo il datore di lavoro fornito la prova, né tantomeno allegato, di aver compiuto uno sforzo diligente per trovare una soluzione organizzativa al fine di consentire al lavoratore di svolgere attività lavorativa su mansioni compatibili (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e dalla normativa europea), la Corte meneghina ha ritenuto sussistente una discriminazione per motivi di disabilità e, pertanto, ha dichiarato nulla la sospensione, condannando la società a ripristinare il rapporto in mansioni compatibili con lo stato di salute del ricorrente e a risarcire il danno in misura corrispondente a tutte le retribuzioni maturate dalla data della sospensione a quella della riammissione in servizio.